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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.28. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2026  [ apri ]
9.28. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:

    1) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

    2) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

    3) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a);

   b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».