Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
c) al comma 9-ter, dopo le parole: «commi 7 e 8» sono inserite le seguenti: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati».
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.