Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;
3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
4) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter del presente decreto, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.