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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.2.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 249

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2023  [ apri ]
4.2.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Accesso al lavoro e certificazioni)

  1. Il divieto di trattamento dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, comprende anche le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dall'ultimo trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  2. In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica allo svolgimento delle medesime funzioni o attività ovvero lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato medesimo informazioni sul proprio stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico della patologia, in assenza di recidiva, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.