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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.8.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 249

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2023  [ apri ]
2.8.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui provvedimenti di cui al presente comma è acquisito il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Commissione per la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche).

  1. Per le finalità della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Commissione per la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche, a cui sono attribuiti compiti finalizzati a garantire la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e la composizione della Commissione, i cui componenti dovranno avere una comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle malattie oncologiche.
  3. La Commissione di cui al presente articolo, composta nel rispetto della parità di genere, è rinnovata ogni tre anni, i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi e svolge le seguenti funzioni:

   a) raccolta delle segnalazioni in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, inoltro delle stesse alle autorità di vigilanza;

   b) espressione di pareri obbligatori agli operatori bancari e assicurativi e ai datori di lavoro sulla corretta applicazione della presente legge;

   c) promozione di un'adeguata conoscenza della presente legge da parte degli operatori bancari e assicurativi e dei datori di lavoro attraverso apposite campagne informative;

   d) promozione di un'adeguata conoscenza della presente legge tra le famiglie adottanti;

   e) elaborazione di una relazione annuale sulla propria attività, da inviare al Ministro della salute ai fini della trasmissione alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno.