Al comma 2, sopprimere le parole: , nei casi di cui alla presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nessuno è tenuto a comunicare notizie relative a pregresse malattie oncologiche dopo che, in assenza di recidive, siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei ventuno anni.