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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 249

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi, della commissione per le adozioni internazionali, delle associazioni familiari a carattere nazionale e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con riferimento alle patologie oncologiche e all'oncoematologia pediatrica. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
  2. La Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche:

   a) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi;

   b) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

   c) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

   d) raccoglie le segnalazioni di una eventuale non applicazione delle disposizioni in materia di diritto all'oblio in caso di adozione;

   e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra le famiglie adottanti;

   f) presenta una relazione annuale sulla propria attività al Ministro della salute che provvede alla successiva trasmissione alle Camere.