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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.4.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 249

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2023  [ apri ]
1.4.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al comma 2-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nessuno è tenuto a comunicare notizie relative a pregresse malattie oncologiche dopo che, in assenza di recidive, siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei ventuno anni.