Al comma 2, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nessuno è tenuto a comunicare notizie relative a pregresse malattie oncologiche dopo che, in assenza di recidive, siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei ventuno anni.