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Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.01.in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2025  [ apri ]
27.01.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio e per la definizione di uno schema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo ai fini della produzione di nuovi contenitori per bevande)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, in merito alla introduzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuazione della tipologia di contenitori per bevande nonché della relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

   b) indicazione dell'entità minima del deposito;

   c) individuazione della tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

   d) definizione della composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.