Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.