Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1, comma 83-ter, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo»;
b) al secondo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» e «per il medesimo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026» e «per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;
c) al quarto periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;
d) al quinto periodo, le parole: «di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027».