Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-octies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-bis.01. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».
4-novies. Agli oneri derivanti dal comma 4-octies, pari a 50,33 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.