Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.