Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2025 con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.