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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.10. in Assemblea riferita al C. 2245

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2025  [ apri ]
4.10.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 590-sexies», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

   b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».

  7-ter. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità.
  7-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 7-bis e 7-ter del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2025 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2024 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.