stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.25. in Assemblea riferita al C. 2245

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2025  [ apri ]
3.25.

  Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:

  14-duodecies. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 3.24.