Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroghe di termini in materia di credito di imposta per la ZES unica)
1. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;
b) alla lettera b), le parole: «al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «al 15 novembre 2026»;
c) alla lettera c), le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 2.200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.