Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.