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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.37. in Assemblea riferita al C. 2245

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2025  [ apri ]
1.37.

  Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:

  10-duodecies. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.