Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35-bis, comma 6, primo periodo, le parole: «contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.»;
b) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto un Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio, incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo, gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo, o su un suo singolo comparto, o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.».