Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, prevedendo che la stessa non possa, in ogni caso, essere superiore a venticinque volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società, laddove l'impresa abbia goduto negli ultimi cinque anni di agevolazioni o contributi pubblici oppure abbia usufruito della cassa integrazione, utilizzato ammortizzatori sociali o abbia realizzato licenziamenti collettivi».