Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al presente comma, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.