Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo costituisce appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.».