Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In coerenza e in applicazione del principio di condivisione della fruizione dei giorni del congedo di cui all'articolo 32 ciascun genitore non può usufruire di più di due dei tre mesi di congedo retribuiti all'80 per cento. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratti di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutti e tre i mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 34,.