Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Il congedo si applica anche al genitore adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 28,.