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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.23.in V Commissione in sede referente riferita al C. 2126

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/02/2025  [ apri ]
12.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Ministero dell'interno e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le relative strutture operative territoriali di protezione civile. I Corpi e gli enti interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «corpi forestali» sono inserite le seguenti: «e alle strutture operative territoriali di protezione civile».

Il Relatore