Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di erogazione del beneficio, il buono può essere corrisposto dall'INPS direttamente alla Regione o ai Comuni, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione».