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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.52. nelle commissioni riunite II-VI in sede referente riferita al C. 2038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2024  [ apri ]
1.52. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1.2), capoverso lettera a), sopprimere le parole: al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, ;

   b) alla lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, dopo le parole: legge 4 dicembre 1993, n. 494, inserire le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, ;
  2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea.