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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.02. nelle commissioni riunite II-VI in sede referente riferita al C. 2038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2024  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di gestione dei RAEE – Procedura d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-01. I sistemi collettivi provvedono a progettare, realizzare e finanziare di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo. A tale finalità, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei costi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare i sistemi collettivi inviano al Comitato di vigilanza e controllo una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Comitato di vigilanza e controllo verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e può richiedere documentazione integrativa. Nel caso in cui il Comitato di vigilanza e controllo dovesse verificare un'inadempienza a quanto previsto dal presente articolo, il sistema collettivo inadempiente sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis»;

  b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Ritiro di apparecchiature elettroniche ed elettroniche secondo i sistemi “Uno contro Uno” e “Uno contro Zero”)

   1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. Tale obbligo sussiste anche per i distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente presso il domicilio dell'acquirente.
   2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività può essere effettuata, su base volontaria, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
   3. I distributori, compresi, nel caso di cui al comma 1, coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. I distributori hanno altresì l'obbligo di informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo.
   4. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta non è subordinato ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 e del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere raggruppati nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.
   5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attività in conformità alle disposizioni del presente decreto.
   6. Per le attività di cui al presente articolo, i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo, né sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 188-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
   7. Le operazioni di raccolta di cui al comma 4 non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   8.. I trasporti di cui al comma 4, ivi inclusi quelli dal punto vendita al luogo di deposito se diverso dal punto vendita stesso, sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di sostanza, il luogo di destinazione. Essi non sono subordinati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
   10. i regolamenti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono abrogati»;
   c) all'articolo 38, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   «6-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 10.01 dell'articolo 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei costi sostenuti dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione dell'obbligo. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere utilizzati per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclo».