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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1004. in Assemblea riferita al C. 1917

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/01/2025  [ apri ]
1.1004.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al titolo IV della parte II della Costituzione)

  1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

   «Art. 105-bis. – L'Alta corte giudica:

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

   sulle controversie riguardanti l'impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati.

   Art. 105-ter. L'Alta corte è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative nel rispetto della parità tra i generi.
   I giudici dell'Alta corte sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative, i professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
   I giudici dell'Alta corte sono nominati per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.
   Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
   L'Alta corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non può essere rieletto.
   L'ufficio di giudice dell'Alta corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
   Art. 105-quater. All'Alta corte sono affidati, relativamente alle controversie di sua competenza, due gradi di giurisdizione.
   I giudizi di primo grado sono affidati ad un collegio di tre componenti, di cui uno scelto fra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, uno scelto fra i giudici eletti dal Parlamento e uno proveniente dallo stesso ordine giudiziario cui appartiene il magistrato destinatario del provvedimento impugnato.
   Nel caso di controversie riguardanti i magistrati militari e tributari il collegio è composto con la partecipazione di un giudice proveniente dalla Corte di cassazione.
   Le controversie in sede di impugnazione sono definite dall'Alta corte in composizione plenaria».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.