Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) sostituire l'alinea con il seguente: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato «Dipartimento», nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:;
2) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) avvalendosi di esperti scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.;
c) al comma 4, sopprimere il quinto periodo;
d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2025».