stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.01.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2024  [ apri ]
9.01.
approvato

  Nel capo II, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)

  1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio»;

   b) al comma 214:

    1) al secondo periodo, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) e a-bis)»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto a decorrere dall'anno 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».

  3. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5,54 milioni di euro per l'anno 2024».
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 3;

   b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Relatore