All'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-bis, comma 6, dopo l'undicesimo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.