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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.5.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2024  [ apri ]
1.5. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
  1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.