Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il primo e il secondo periodo sono soppressi.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.».