Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità)
1. Al fine di garantire un migliore sostegno agli studenti con disabilità, ivi inclusi gli studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento, con particolare riferimento a ipersensibilità e comorbidità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono consentiti l'accesso e la presenza nelle aule didattiche di ulteriori professionisti del settore, quali psicologi ed educatori, a carico delle famiglie degli studenti con disabilità interessate o di altri soggetti istituzionali.