Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019».