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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.5.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
7.5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento o di equivalenza del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, ovvero per l'annullamento del decreto di diniego riferito alla istanza di riconoscimento del titolo, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. L'efficacia della predetta rinuncia è condizionata risolutivamente al conseguimento del titolo di specializzazione di cui al comma 2. La rinuncia, comunque espressa, non ha alcun effetto né sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), della ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, non comportando la revoca degli incarichi già conferiti con contratti a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al comma 2.