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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.11.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
7.11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3:

   dopo le parole: l'esame finale dei percorsi aggiungere le seguenti: per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti;

   dopo le parole: composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale aggiungere le seguenti: di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.