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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.4.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
6.4.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.