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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.4.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le attività tipiche, svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, le quali perseguano esclusivamente o prevalentemente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psico-fisico, e comunque non economiche, non costituiscono «servizio» ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.
  2-ter. Le concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente sono affidate a mezzo di convenzioni che promuovano finalità educative e culturali, anche attraverso la preservazione di valori storici o ambientali, nonché di inclusività sociale e di tutela della salute e del benessere psico-fisico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.