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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.3.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12:

    1) alla lettera b) le parole: «in svolgimento entro il 30 giugno 2026», sono soppresse;

    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) concessi a favore dei soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali per esigenze di liquidità o per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione o la costruzione di sedi istituzionali.»;

   b) al comma 13, le parole: «o da enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da enti pubblici, da Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali».

  2-ter. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito» sono sostituite dalle seguenti: «sui finanziamenti sotto qualsiasi forma anche se erogati da altre banche e da intermediari finanziari, iscritti rispettivamente agli albi di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni,» e le parole: «per le finalità istituzionali» dalle seguenti: «per lo sviluppo e il sostegno del settore sportivo»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i finanziamenti assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo, l'importo del contributo concesso viene erogato direttamente al soggetto finanziato.»;

   c) al comma 3, le parole: «di quei mutuatari» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti finanziati», la parola: «contratto» dalla seguente: «provvedimento» e la parola: «finanziamento» dalla seguente: «contributo»;

   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali.».

  2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.