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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.10.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire l'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e abbattere le barriere sociali e culturali, nonché di contrastare il disagio giovanile e le discriminazioni sociali potenziando l'attività sportiva tramite progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, il Fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000,00 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024.
  2-ter. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.