Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, al comma 2 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono abrogati.