Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: «nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono soppresse.