Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
All'articolo 5 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è applicata altresì ai prestatori di servizi che, a seguito di diffida da parte dell'Autorità, non si accreditano alla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2.».