Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'Autorità, considerata la capacità tecnica dei fornitori di servizi di eseguire gli ordini stabilita dal tavolo di cui all'articolo 6, comma 2, periodicamente e comunque non prima di un mese dall'emanazione degli stessi, ha il potere di revocarli.».