Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)
All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua eventuali criteri secondo cui l'indirizzo IP pur non essendo univocamente destinato ad attività illecite può essere oggetto di ordine di disabilitazione.