stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.016.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.016.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per l'efficacia della tutela dell'antipirateria sportiva)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «sostanzialmente»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce i criteri ed i casi in cui un indirizzo IP si debba considerare sostanzialmente destinato ad attività illecite.».