Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norme per l'efficacia della tutela dell'antipirateria sportiva)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «sostanzialmente»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce i criteri ed i casi in cui un indirizzo IP si debba considerare sostanzialmente destinato ad attività illecite.».