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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.012.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1902

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2024  [ apri ]
5.012.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno)

  1. Al fine di razionalizzare la normativa in materia di vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno:

   a) il Comitato olimpico nazionale italiano assume la vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno quale federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni;

   b) l'Unione italiana tiro a segno vigila sulla realizzazione e tenuta degli impianti di tiro delle sezioni del tiro a segno nazionale e provvede al rilascio delle agibilità dei campi, degli impianti di tiro a segno e dei locali per la custodia di munizioni presenti presso le Sezioni del tiro a segno nazionale;

   c) l'Unione italiana tiro a segno può avvalersi degli organi tecnici del Ministero della difesa per lo svolgimento dell'attività di rilascio dell'agibilità di cui alla lettera b), previa convenzione con Difesa Servizi S.p.A.

  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione italiana tiro a segno, sono definiti la natura e le finalità, gli organi centrali, gli elementi essenziali dello statuto, ivi incluse le procedure per l'approvazione dello stesso, la disciplina delle entrate, dell'amministrazione e della contabilità dell'Unione italiana tiro a segno, nonché i compiti istituzionali, le attività e l'organizzazione delle sezioni del tiro a segno nazionale.
  3. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  4. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, comma 1, la lettera e) è abrogata;

   b) all'articolo 250, il comma 2 è abrogato;

   c) l'articolo 251, è abrogato.

  5. Gli articoli dal 59 al 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
  6. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 31, comma 1, le parole: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,» sono soppresse.